AI FINI DELLA RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE DELL’AVVOCATO, LE ESPRESSIONI SCONVENIENTI ED OFFENSIVE VIETATE DALL’ART. 20 C.D.F. RILEVANO DI PER SÈ, A PRESCINDERE DAL CONTESTO E DALLA VERIDICITÀ O MENO DEI FATTI Cass. Civ. SS.UU. n° 11370 del 31.05.2016di Guendalina Garau

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La Suprema Corte, nel confermare la decisione del C.N.F., è tornata ad occuparsi dell’ art. 20, comma 2, Codice Deontologico Forense (nel testo applicabile ratione temporis) per chiarire la portata del divieto: la norma in questione, sotto la rubrica “divieto di uso di espressioni sconvenienti ed offensive”, fa obbligo all’avvocato, nell’attività professionale in genere ed a prescindere dalle conseguenze civili e penali, di non usare espressioni sconvenienti ed offensive nei confronti, tra gli altri, dei propri colleghi. In altri termini, la Corte ha ribadito che è sconveniente di per sé la fraseologia adottata, a prescindere dalla veridicità dei fatti attribuiti , confermando la responsabilità disciplinare del ricorrente.